Detrazione fiscale 50% (ristrutturazioni edilizie), risparmio energetico 65 % (Ecobonus, Enea).
Importo massimo detraibile e iva al 10%. Bonifico parlante ed altri adempimenti richiesti.

LA DETRAZIONE FISCALE AL 50% PER PER RISTRUTTURAZIONE È CONCESSA IN CASO DI:
- MANUTENZIONE ORDINARIA solo quando le opere riguardano parti comuni (condominio). La detrazione spetta ad ogni condomino in base alla quota millesimale. Es. tinteggiare la facciata condominiale, sostituire pavimentazione e/o ringhiere del lastrico solare etc.
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA (opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e per realizzare ed integrare i servizi igienico/sanitari) e superiori. Ad esempio, opere come: spostamento di tramezzi e divisori non portanti, apertura, chiusura o spostamento di porte e infissi, rifacimento impianto fognario privato, realizzazione piscina esterna, rifacimento degli impianti elettrico, idrico – bagno- gas cucina, di riscaldamento, di condizionamento / climatizzazione, anti-intrusione (telecamere e videosorveglianza) , realizzazione ascensore, frazionamento, accorpamento, cambio di destinazione d’uso, cerchiature muri, rifacimento solaio o tetto, aprire una finestra, rimozione amianto etc.

Per poter richiedere la detrazione del 50% è necessario presentare una pratica edilizia (CILA, SCIA, Permesso di costruire) in Comune a firma di tecnico abilitato prima dell’inizio dei lavori.
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Telefono:035.0667803
Cellulare:393.8266026
L’ AGEVOLAZIONE FISCALE AL 65% PER RISPARMIO ENERGETICO È CONCESSA IN CASO DI:
- gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII
- gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro
- gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori d’aria calda a condensazione.
- l’acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, a condizione che gli interventi producano un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%
- interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. La detrazione spetta fino a un valore massimo di 30.000 euro
- gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia, con un limite massimo della detrazione pari a 30.000 euro
- gli interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, con un limite massimo della detrazione pari a 30.000 euro
- l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remotodegli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti. Questi dispositivi devono mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati, devono mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti e consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto
- gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che ottengono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati in un’apposita tabella (i parametri cui far riferimento sono quelli definiti con decreto del ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010). Il valore massimo della detrazione è pari a 100.000 euro
- gli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi (dal 1° gennaio 2018 per tale intervento l’agevolazione non spetta più nella misura del 65%, bensì del 50%) ,fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro. La condizione per fruire dell’agevolazione è che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, in un’apposita tabella (i valori di trasmittanza, validi dal 2008, sono stati definiti con il decreto del ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010). In questo gruppo rientra anche la sostituzione dei portoni d’ingresso, a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l’involucro riscaldato dell’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre.
- l’installazione di impianto pannelli solare temico per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Il valore massimo della detrazione è di 60.000 euro.

Per poter richiedere la detrazione del 65% è necessario l’invio di una pratica all’Enea e, in generale, l’asseverazione dell’intervento a firma di un tecnico che verifichi la rispondenza dell’intervento ai requisiti richiesti.
È previsto che entro 90 giorni dal termine dei lavori di riqualificazione energetica bisognerà trasmettere all’Enea, in modalità telematica, la scheda informativa degli interventi realizzati e la copia dell’attestato di qualificazione energetica. Se i lavori riguardano più periodi d’imposta, bisognerà comunicare le spese effettuate nei periodi precedenti all’Agenzia delle Entrate. In questo caso la presentazione dovrà avvenire entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta, o per via telematica o attraverso intermediari abilitati.
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IVA AGEVOLATA AL 10%:
- prestazioni di servizi (manodopera) relativi a interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria;
- beni , solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto. Quindi, l’aliquota agevolata al 10% dei beni, sarà applicata solo se questi prodotti saranno inclusi all’interno del contratto di appalto che il committente stipulerà con l’impresa. L’impresa, in questo caso, acquisterà i prodotti dal fornitore (mattonelle, pavimenti, sanitari, etc) con l’IVA al 22% e poi applicherà al committente l’IVA al 10% (andando quindi in “credito d’IVA” nei confronti dello Stato);
Discorso a parte, quando l’appaltatore fornisce beni di valore significativo (ascensori e montacarichi, infissi esterni e interni, caldaie, video citofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria, sanitari e rubinetteria da bagni e impianti di sicurezza) il 10% si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi. Vediamo un esempio:
Costo totale dell’intervento 10.000 euro, di cui 4.000 euro è il costo per la prestazione lavorativa, 6.000 euro è il costo dei beni significativi (per esempio, rubinetteria e sanitari).
L’Iva al 10% si applica sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e il costo dei beni significativi: 10.000 – 6.000 = 4.000. Sul valore residuo degli stessi beni (pari a 2.000 euro) l’Iva si applica nella misura ordinaria del 22%.
noltre, la legge prevede anche che la possibilità di cedere a terzi il credito di imposta corrispondente alla detrazione fiscale sia estesa anche agli interventi sulle singole unità immobiliari. Per rendere più utilizzabile l’eco-bonus, inoltre, verrà istituito un fondo nazionale per la concessione di garanzie sui prestiti finalizzati alle operazioni di riqualificazione energetica.

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Per entrambe le agevolazioni (ristrutturazione e risparmio energetico) è necessario effettuare i pagamenti tramite specifico bonifico bancario, da richiedere esplicitamente alla propria banca (vedi paragrafo successivo).
La documentazione raccolta, comprese le asseverazioni a firma del tecnico incaricato, andrà poi consegnata al proprio consulente fiscale/caaf entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi.